Le norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM) definiscono come NAVE ogni tipo di natante (compresi gli idrovolanti) usato come mezzo di trasporto (merci e/o persone) sull’acqua. E’ la regola 3 della sessione “definizioni generali”.
I nostri legislatori hanno evidentemente ritenuto che tale definizione fosse troppo semplice e chiara e hanno pensato bene di introdurre qualche complicazione. La normativa italiana suddivide il naviglio da diporto in tre categorie: natanti (fino a 10 metri di lunghezza), imbarcazioni (da 10 a 24 metri) e navi (oltre i 24 metri).
Un primo interrogativo ricorrente è: POSSO ANDARE ALL’ESTERO NAVIGANDO SU UN NATANTE?
I Natanti non hanno l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imbarcazioni da Diporto. Questo comporta alcuni vantaggi economici e semplifica la vita agli armatori, ma crea un’ anomalia tutta italiana: i natanti sono privi di un documento (Licenza di Navigazione) che ne attesti l’iscrizione al Registro di cui sopra, quindi non possono battere bandiera italiana. Inoltre sono del tutti privi di ogni documentazione che attesti il “legame” tra barca, armatore e bandiera.
La convenzione di Montego Bay garantisce libertà di navigazione in alto mare a tutte le “navi” battenti bandiera di uno degli stati che l’hanno sottoscritta. Poiché i nostri natanti non battono bandiera italiana (a meno che il singolo armatore non abbia deciso di immatricolarlo) non godono dei diritti e delle tutele internazionali e sono quindi alla mercè delle autorità marittime dello stato di approdo e delle normative di ogni singolo paese.
Il secondo interrogativo è: POSSO NAVIGARE OLTRE LE 12 MIGLIA CON UN NATANTE ?
Bisogna distinguere due aspetti. Il primo riguarda la sicurezza: se il natante è abilitato a navigare in mare aperto (classificazione CE) ed ha a bordo tutte le dotazioni di sicurezza richieste, la risposta è affermativa. Tuttavia, per i motivi citati nella prima parte, non dovremo uscire dalle acque territoriali italiane il cui limite è fissato in 12 miglia dalla costa o dalla linea di base. Va da sé che sarà possibile spingersi oltre solo in quelle zone di mare in cui il limite delle acque territoriali, a causa della particolare conformazione della costa, viene spostato oltre le 12 miglia (Golfo di Taranto, Arcipelago Toscano).
Terzo interrogativo: SI PUO’ NAVIGARE IN CROAZIA CON UN NATANTE?
Il recente ingresso della Croazia nell’area Shengen non modifica quanto previsto dalle norme internazionali, quindi chi decidesse di entrare in acque croate con un natante lo farebbe a proprio rischio e pericolo. Su questo le autorità marittime di Zagabria sono state chiare: ogni “nave” che naviga in quel mare deve essere sempre chiaramente identificabile ed un natante italiano non lo è.
I prossimi mesi estivi ci diranno se i nostri dirimpettai al di là dell’Adriatico saranno severi e puntigliosi. Per esperienza personale propendo per il sì.
La sanzione per chi trasgredisce può essere ìdi tipo pecuniario, ma può arrivare al sequestro della barca. Nell’estate 2022 alcuni natanti sono stati respinti e rispediti in Italia, mentre in alcuni casi è stata accettata la targa LV xxxx utilizzata per la navigazione nella Laguna Veneta. In fondo si tratta per sempre di una sigla alfanumerica che consente l’identificazione del natante e dell’ armatore.
Sarà ancora così? Chi vivrà, vedrà!
Buon Vento!
Mirco Mascotto
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