Nello scorso mese di Novembre abbiamo pubblicato un articolo intitolato “IL CODICE PENALE SALE A BORDO”, riferito al provvedimento legislativo che ha creato il reato di ‘OMICIDIO NAUTICO’ ee ispirato all’omicidio stradale già introdotto in precedenza.
Purtroppo, quando il Legislatore adotta dei provvedimenti per normare il mondo della nautica da diporto, per lodevole che sia l’intento, riesce sempre ad introdurre qualche elemento di incertezza normativa e di confusione.
Per i velisti – e più in generale per i marinai – lo skipper (comandante) è sempre e comunque responsabile di tutto quello che avviene sulla barca di cui ha il comando: questo assunto è correlato ai poteri davvero molto pronunciati e rilevanti connessi al ruolo.
Fino ad un paio di secoli fa, il Comandante aveva letteralmente “potere di vita e di morte” sull’equipaggio e nelle sue mani risiedevano i destini della nave, del suo carico e del suo equipaggio (e probabilmente l’ordine di importanza era proprio questo!).
Forse può essere utile qualche chiarimento preliminare. Il PROPRIETARIO della barca è colui che ne detiene la proprietà, indipendentemente dall’utilizzo. Ad esempio, nel caso di acquisto in leasing, il proprietario è la Società Finanziaria. L’ARMATORE è la persona (o la società nel caso dei charter) che ha l’uso e il possesso dell’imbarcazione. Di solito è anche colui che, in caso di leasing, paga i canoni.
Il COMANDANTE (o Skipper) è il responsabile della barca e del suo equipaggio quando è in navigazione e anche nelle fasi preparatorie (verifica delle condizioni della barca, degli equipaggiamenti, delle dotazioni di sicurezza etc.). Esistono casi di skipper che, a seguito di cause promosse da persone imbarcate, sono stati condannati per non aver controllato che la cambusa fosse sufficiente per il tipo di navigazione prevista.
Con la nuova normativa il Legislatore ha introdotto la figura del CONDUCENTE (di evidente derivazione automobilistica) il quale potrebbe essere ritenuto responsabile (insieme al Comandante? Al posto del Comandante?) nel caso di un evento verificatosi mentre si trovava al timone e quindi stava governando l’imbarcazione, ovviamente su incarico del Comandante, la cui responsabilità potrebbe essere attenuata, se non addirittura azzerata.
Già immagino le cause, con i rispettivi avvocati intenti ad alleggerire la posizione del proprio assistito a danno della controparte: Comandante contro Conducente, Conducente contro Comandante in un rimpallo di responsabilità nel quale sarà davvero difficile districarsi. Persone che, sovente, prima della partenza erano buoni amici si ritroveranno a combattere su fronti opposti estenuanti battaglie legali.
Mai come in questo caso è appropriato affermare che tante amicizie iniziate a terra finiscono, anzi naufragano, quando si decide di passare qualche giorno in barca.
Chi vivrà, vedrà !
Buon Vento!
Mirco Mascotto
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